Anno 45 a.C.: Giulio Cesare legifera sulla circolazione dei carri nei centri abitati – dall’alba alla metà del pomeriggio[1]. L’obiettivo è di snellire il traffico urbano, ridurre la sporcizia (sterco dei cavalli), l’odore e il rumore nelle strade durante il giorno (non è cambiato nulla, mi pare).

Anno 1865: in Gran Bretagna viene promulgato il Red Flag Act[2] che impone alle autovetture (self-propelled vehicles, la tassonomia è importante: distingue dalle vetture a cavalli) di avere un equipaggio di almeno 3 persone, di non superare la velocità massima di 4 miglia orarie sulle strade fuori città e di 2 miglia orarie in città, di essere precedute a 60 yarde da un uomo a piedi con una bandiera rossa che ne segnali l’arrivo, regoli il passaggio di carrozze e cavalli e, infine, faccia fermare il veicolo a motore in caso di necessità.

È una normativa stringente, finalizzata – oltre che a proteggere il lavoro dei vetturini pubblici – a garantire la sicurezza delle persone contro la minaccia del trasporto privato “self-propelled”.

Anno 1903: entra in vigore il primo codice della strada organico a New York, a fronte della velocità che possono raggiungere senza sforzo, “effortless”, gli autoveicoli lungo le strade cittadine.

Anno 1929: con poco meno di 250.000 circolanti su tutto il territorio nazionale – nasce il Codice della Strada italiano, che vedrà alcune riedizioni e ammodernamenti, nel 1992 e quest’anno.

Queste normative hanno tutte come principale finalità il contenimento dei rischi per guidatori, passeggeri, passanti e cose a fronte del pericolo generato da una tecnologia: i mezzi di trasporto su strada.

E hanno influenzato lo sviluppo della tecnologia “automobile”, così come la tecnologia “automobile” ha orientato il nostro modo di vedere la realtà e le nostre dinamiche sociali, produttive, economiche – come rilevava Bruno Latour con la sua teoria dei Quasi Oggetti [3]

9 dicembre 2023, due giorni fa: l’Unione Europea – primo organo istituzionale al mondo a farlo – ha approvato l’AI ACT, piattaforma normativa sull’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale. [4]

“Un quadro giuridico unico per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale di cui ci si può fidare. E per la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone e delle imprese.”, dichiara Ursula Va Der Leyen [4].

L’obiettivo di questa legge è “garantire che l’IA protegga i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale”, permettendo uno sviluppo efficace ma “sicuro” delle innovazioni.

Tra le norme “in negativo” si evidenziano:

“i sistemi di categorizzazione biometrica che utilizzano caratteristiche sensibili, come le convinzioni politiche, religiose e la razza; la raccolta non mirata di immagini del volto da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso per creare database di riconoscimento facciale; il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e nelle scuole;  il social scoring; le tecniche manipolative; l’IA usata per sfruttare le vulnerabilità delle persone.” [4]

In positivo, invece, vigerà l’obbligo alla “valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali.” [4] Delle applicazioni di IA.

Il punto critico che ha reso complessa la negoziazione è l’utilizzo delle tecnologie di IA da parte delle forze dell’ordine, soprattutto per il riconoscimento biometrico e in tempo reale e la polizia predittiva.

“Alla fine i negoziatori hanno concordato una serie di salvaguardie e ristrette eccezioni per l’uso di sistemi di identificazione biometrica (RBI) in spazi accessibili al pubblico ai fini di applicazione della legge, previa autorizzazione giudiziaria e per elenchi di reati rigorosamente definiti” [4]

Al di là delle specifiche indicazioni normative, va notato che:

  • Le istituzioni comunitarie europee hanno adottato un punto di vista molto concreto sull’IA, in cui prevale il suo carattere di tecnologia, con usi ed effetti privati e pubblici
  • In quanto tecnologia, come accadde per gli autoveicoli dal 1865 in poi, ne ha considerato i rischi per i soggetti che rappresenta: popolazione e tessuto produttivo, e ha – conseguentemente – imposto delle misure di controllo e di contenimento di questi rischi.
  • Nell’ambito dei rischi da contenere, sono stati privilegiati quelli che riguardano la discriminazione, l’invasione del territorio emotivo personale, la manipolazione dei comportamenti e i danni fisici e psicologici agli individui.
  • Inoltre, è stata posta una particolare attenzione sulle tecnologie IA definite “ad alto impatto”[5], che includono i sistemi di IA generale-generativa, come Chat GPT 3.5, per i quali è obbligatoria “l’applicazione ex ante delle regole su sicurezza informatica, trasparenza dei processi di addestramento e condivisione della documentazione tecnica prima di arrivare sul mercato”. [4]
    In poche parole, i produttori dovranno rendere pubblico come viene addestrato il sistema e su quali basi!

 

L’IA, con questa normativa, viene assimilata a molte altre tecnologie, anche dal punto di vista del legislatore, perde una parte dell’aura di mito contemporaneo,
viene collocata nella sua “rete di relazioni, che si estende ben oltre la sua forma”[7]
e – dopo la glorificazione dei potenziali vantaggi già avvenuta in molte sedi istituzionali [6]
i rischi che genera vengono affrontati in modo concreto
come accade, almeno dal 45 a.C., per tutte le nuove tecnologie.

 

NOTE

[1] Lex Iulia Municipalis, https://www.archeologiaviva.it/4055/rumore-e-traffico-in-citta-un-problema-di-sempre/#:~:text=Gi%C3%A0%20nel%2045%20a.C.%20Giulio,circa%20le%20cinque%20del%20pomeriggio).

[2] https://vlex.co.uk/vid/locomotives-act-1865-808255757

[3] Bruno Latour, Non siamo mai stati moderni, Eleuthera, 2018

[4] https://www.rainews.it/articoli/2023/12/intesa-ue-per-la-legge-su-intelligenza-artificiale-breton-momento-storico-97d8b5ca-141f-4284-a6fb-434b9871ee01.html

[5] Categorizzate per potenza di elaborazione almeno pari a 10^25 FLOPs (floating point operations per second, un criterio tutto sommato più adeguato di quello proposto precedentemente sul fatturato dell’impresa.

[6] Si veda il mio post del 24 ottobre 2023, Etica, morale e intelligenza artificiale, https://www.controversie.blog/etica-intelligenza-artificiale-un-approccio-analitico-e-normativo/

[7] Bruno Latour, Non siamo mai stati moderni, Eleuthera, 2018

Autore

  • Gianluca Fuser

    Laureato in Scienze Filosofiche all’Università degli Studi di Milano e manager. Scrive appunti sul rapporto tra scienze, tecnologie e morale anche quando pedala come un pazzo, la domenica mattina. A volte dice di lavorare.

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Controversie è il blog del Circolo STS di Milano, creato da Gianluca Fuser e Giampietro Gobo
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