Non appena questa moltitudine si trova così riunita in un corpo, non si può
offendere uno dei suoi membri senza attaccare il corpo; e meno ancora
offendere il corpo senza che le parti ne risentano.[1]
Introduzione a un esperimento
Nella presente ricerca tentiamo di orientarci entro varie definizioni di un concetto altamente complesso. Il tentativo è innanzitutto quello di comprenderlo a partire da un documento che regola le nostre vite non solo in quanto cittadini di uno Stato, ma soprattutto in quanto individui in uno spazio comune. È sulla base di questa ultima considerazione che diviene possibile comprendere per quale motivo è stato scelto di affiancare alcune istanze dell’ipotesi di Robert Nozick (1938-2002). L’autore pone la stessa domanda di John Rawls (1921-2002) e che fu, a suo tempo, la guida di Jean-Jacques Rousseau (1717-1778), ossia: come è possibile l’esistenza del singolo e dei suoi diritti entro uno spazio collettivo? Molte delle critiche rivolte all’esperimento di Nozick dipendono dal fatto che la sua risposta è alquanto radicale. Rawls sosteneva l’esistenza di uno stato operante necessariamente secondo l’ordine della giustizia ridistributiva. Nozick, al contrario, pone in primo piano la domanda “se lo stato non esistesse sarebbe necessario inventarlo?”. È solo in un secondo momento che perviene alla necessità morale della giustizia ridistributiva come risultato di una analisi procedurale ed economica – seppur ipotetica – dello sviluppo dello Stato. In Anarchia, stato e utopia (1974, 2024) vengono poste in questione la necessità di una istituzione governativa, la sua estensione e legittimità, i suoi poteri. È in seguito a considerazioni circa la correttezza di tale istituzione nei confronti degli individui, che ne viene vagliata l’utilità sul piano del “bene comune”. Quest’ultima istanza è problematica, e Nozick lo sottolinea ripetutamente, in quanto potrebbe dare vita a istituzioni guidate da prospettive utilitariste. Anziché ammettere a priori la necessità di una giustizia ridistributiva, Nozick analizza e discute in che modo questo obiettivo debba essere concepito e in che modo possa guidare la nostra vita in comune.
Sulla scorta di queste considerazioni diviene più facile comprendere per quale motivo vogliamo partire dalla Costituzione Italiana. Essa regola le vite dei singoli individui, costituisce il riferimento, la guida, per una vita collettiva; è un simbolo dell’autorità dello Stato e, al tempo stesso, è l’immagine di una volontà che si vuole comune e in viso a cui deve misurarsi per essere approvata e mantenere il suo status di legittimità[2]. Il documento ci consente di tematizzare la partecipazione (Art. 3), nonché il potere – e il dovere – dello Stato di garantire, tutelare, salvaguardare e proteggere i cittadini. Il nostro tentativo di contrapporre all’analisi dei Principi della Costituzione Italiana alcune istanze dell’ipotesi di Nozick, assunta come cornice, è guidato dalle seguenti domande: che tipo di stato progetta e sancisce la Costituzione Italiana? Che nozione di ‘individuo’ è in campo?
Cosa è “Costituzione”?
a) Carl Schmitt: la Costituzione come unità normativa e ideale; la Costituzione come unità politica
L’articolo 1 della Costituzione Italiana stabilisce che “[l]’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Ma cosa è una costituzione? Consideriamo le formulazioni che Carl Schmitt (1888-1985) traccia nella sua Dottrina della Costituzione (1928, 1984)[3]: “[l]a parola ‘costituzione’ deve essere limitata alla costituzione dello Stato, cioè all’unità politica di un popolo” (Schmitt 1984, 15). Si rivela immediatamente complicato pervenire a una univoca caratterizzazione del concetto. Infatti, l’“unità politica” e l’“ordine sociale di uno stato particolare” dicono ancora poco riguardo ai principi sulla base dei quali questa unità e ordinamento vanno a costituirsi. Ciò che entrambe le formulazioni mettono in luce è un particolare status di ordine. Se nel primo caso ritroviamo la coincidenza tra stato e costituzione dal punto di vista dell’essere, nel secondo siamo di fronte al tipo specifico di organizzazione, “il principio del divenire dinamico dell’unità politica, del processo di nascita e di formazione sempre nuova di questa unità con una forza ed un’energia che sta alla base o che agisce dalle fondamenta”. Recuperiamo l’Articolo 1 della Costituzione Italiana, in cui ritroviamo le tre le declinazioni del senso assoluto di costituzione: coincidenza tra stato e costituzione, forma formarum, dinamismo dell’unità politica. “L’Italia è una Repubblica democratica” rimanda evidentemente alla seconda interpretazione, alla forma formarum. “La sovranità appartiene al popolo” rimanda al contempo alla prima e alla terza, come accade per la formulazione “che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”[4]. Se la costituzione è il concreto e collettivo status di unità politica, ma al contempo ne è il principio di emergenza, è sensato sostenere che la Repubblica, ovvero il Sovrano, è il popolo in quanto detentore dell’“energia che sta alla base o che agisce dalle fondamenta”.
Eppure, la costituzione non è solo questo. Essa è anche un documento costituito da una serie di articoli, le leggi costituzionali. Schmitt definisce questo concetto di costituzione come “giuridico-positiva” (Schmitt 1984, 22), sottolineando che la positività si applica soltanto all’intero documento, mentre la singola legge appartiene al concetto relativo di costituzione. Ma cosa cambia? Nel secondo caso la costituzione assume la forma di un “contratto scritto” (Schmitt 1984, 29), alterabile “nel corso della legislazione ed appare come legge scritta”. Nel primo caso siamo di fronte a un concetto mobile, al differire del punto di vista esso indica o un intero o le sue parti. Schmitt indica che
La costituzione in senso positivo nasce da un atto del potere costituente. L’atto della legislazione costituzionale in quanto tale non contiene determinate singole normative, ma definisce con una sola decisione il complesso dell’unità politica rispetto alla sua forma speciale di esistenza. (Schmitt 1984, 39)
Il senso positivo di costituzione sembra racchiudere in sé le altre declinazioni, dove il ruolo centrale rimane l’istanza decisionale di creazione della costituzione. Ciò che differenzia il senso positivo dal senso relativo è la necessità, propria di quest’ultimo, di presupporre per l’emanazione o l’abrogazione di una legge anche costituzionale il potere costituente. In questo modo, in riferimento all’istanza decisionale, è possibile compiere quel passo che porta dall’origine della Costituzione Italiana alla sua attualità. Come è possibile – dobbiamo chiederci – che venga riconosciuta come lo statuto di unità di un popolo a ottant’anni dalla nascita della Repubblica? Nonostante il documento sia rimasto pressoché invariato dalla sua entrata in vigore nel 1948, esso ha la pretesa di rivolgersi al popolo e al cittadino in quanto legge fondamentale – e pluribus unum.
b) Robert Nozick: che stato? Quali princìpi?
Nell’affrontare l’ipotesi di Nozick rintracciamo due concezioni di stato. L’autore discute queste impostazioni nel ricco capitolo di Anarchia, stato e utopia dedicato ai “Vincoli morali e stato”[5]. Una considerazione sul modo di organizzazione della vita in comune che rimanesse completamente isolata da questioni di ordine morale sarebbe infatti manchevole. Indipendentemente dal tipo specifico di stato che Nozick ipotizza, alcune considerazioni intorno al modo in cui questo opera sono fondamentali. L’autore porta in primo piano la nozione di vincolo morale o “vincoli collaterali sull’azione”, che “riflettono il principio kantiano di base che gli individui sono fini e non semplicemente mezzi” (Nozick 2024, 50). In che senso gli individui non sono meri mezzi? Il bersaglio critico dell’autore è “[l]o stato guardiano notturno della teoria liberale classica, limitato alle funzioni di proteggere tutti I suoi cittadini da violenza, furto e frode, di tutela dei contratti ecc.” (Nozick 2024, 45). Nozick definisce questo stato come “stato minimo”. Ma come? Questa non è la stessa – e l’unica – forma statale che l’autore ammette come legittima? La risposta è affermativa, ma è necessario invertire la prospettiva e domandarci: sulla base di quale principio deve e può legittimamente operare uno stato minimo? A questa domanda Nozick fornisce in primo luogo la risposta della teoria liberale classica cui affianca, in secondo luogo, la sua ipotesi guidata dalla nozione di vincolo morale o collaterale.
Consideriamo la posizione ascritta al liberalismo classico. Questo tipo di stato “appare ridistribuivo nella misura in cui costringe alcuni a pagare per la protezione di altri” (Nozick 2024, 46). Facendo implicitamente valere l’argomento dell’anarchico individualista come leva argomentativa, Nozick pone una domanda sulfurea: “[s]e una certa ridistribuzione è legittima al fine di proteggere ognuno, perché la ridistribuzione non è legittima anche in vista di altri fini ugualmente attraenti e desiderabili?”. La domanda, anziché essere meramente provocatoria, getta luce sulla questione fondamentale: Nozick, come Rawls, non mette in dubbio la persistenza di disparità sociali; ciò che gli interessa è venire a capo della domanda intorno a cosa consideriamo come desiderabile. Riformuliamo gli interrogativi: quale modo di azione e cooperazione statale è desiderabile, ossia se lo stato si impone un fine, dove si collocano i vincoli morali nel suo perseguimento? Nozick risponde che “[i]nvece di incorporare diritti nello stato finale da conseguire, li si potrebbe porre come vincoli collaterali sulle azioni da compiere: non si violino i vincoli C. I diritti altrui determinano i vincoli sulle nostre azioni” (Nozick 2024, 48). In questa posizione troviamo in primo luogo lo stato liberale classico, che aggiunge, somma, al suo scopo finale la clausola di un’obbligazione morale. In secondo luogo troviamo invece la prospettiva di uno stato che opera e agisce attraverso e in forza delle stesse obbligazioni verso il suo scopo. Due immagini dello stato minimo radicalmente diverse: nel primo caso, osserva Nozick, i diritti dell’individuo possono venire calpestati non solo dal soggetto-altro, ma dallo stato stesso in quanto “[s]i pone come obiettivo la minimizzazione della violazione di questi diritti” da parte dei cittadini, a cui consegue il consenso a “violare i diritti (i vincoli) per diminuire il totale delle […] violazioni nella società” (Nozick 2024, 48). La seconda prospettiva, guidata dai vincoli collaterali, impone il divieto di violare i vincoli morali nel perseguimento del proprio scopo.
Abbiamo individuato una forma, e abbiamo individuato il contorno dei principi. I vincoli collaterali esprimono kantianamente l’inviolabilità delle altre persone, radicandosi nell’idea che “[c]i sono solo individui, individui differenti con vite individuali differenti” (Nozick 2024, 52). Come e in che senso può lo stato essere neutrale nei confronti di tutti i suoi cittadini?
NOTE:
[1] Rousseau, Jean-Jacques. 1997. Il contratto sociale (1762), tr. it. di Maria Garin, Laterza Editore, l. 1, cap. 7, p. 25.
[2] Possiamo recuperare la definizione rousseauiana di volontà comune, sostenuta anche da Nozick (2024:346 nota 6) secondo cui “ciascuno donandosi a tutti non si dà a nessuno, e poiché su ogni associato, nessuno escluso, si acquista lo stessi diritto che si cede su noi stessi, si guadagna l’equivalente di tutto ciò che si perde e un aumento di forza per conservare ciò che si ha” (Rousseau 1997, 23).
[3] Schmitt, Carl. 1984. Dottrina della Costituzione (1928), materiali a c. di A. Caracciolo, Giuffrè Editore.
[4] Sembra inoltre possibile indicare nella nozione dei “nelle forme e nei limiti della Costituzione”, il riferimento alla Costituzione come forma formarum. Ossia, la costituzione indica le modalità di esercizio del potere, ne indica la forma. Ciò ha ripercussioni sul piano relativo, come vedremo: la singola legge deve rispettare questa forma. Ciò implica che il contenuto non ha valore? Non esattamente. Il contenuto deve riflettere l’adiacenza a questa forma: ossia, deve poter riflettere l’autorità decisionale. Nel caso della Repubblica italiana, deve poter riflettere la volontà generale del popolo e i principi regolatori. In questo senso è impossibile distinguere le varie definizioni di costituzione offerte da Schmitt. Si crea un movimento elicoidale che conduce, dalle istanze statiche di unità e ordine da un lato, e di regola dall’altro, a quel processo dinamico di unità che non potrebbe essere raggiunto se non attraverso l’attualizzazione della costituzione come contratto e norma a opera del popolo, ovverosia del passaggio della validità della costituzione come documento e principio di guida della vita in comune al vaglio della volontà generale, la quale assume dunque il ruolo di autorità decisionale.
[5] Nozick, Robert. 2024. Anarchia, stato e utopia (1974), tr. it. di Giampaolo Ferranti, il Saggiatore, pp. 45-75.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
Corte Costituzionale. 2023. Costituzione della Repubblica Italiana (1948), https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf
Nozick, Robert. 2024. Anarchia, stato e utopia (1974), tr. it. di Giampaolo Ferranti, il Saggiatore.
Rousseau, Jean-Jacques. 1997. Il contratto sociale (1762), tr. it. di Maria Garin, Laterza Editore.
Schmitt, Carl. 1984. Dottrina della Costituzione (1928), materiali a c. di A. Caracciolo, Giuffrè Editore.
Autore
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Laureanda in Scienze filosofiche presso l’Università degli Studi di Milano. La sua ricerca si focalizza sull’Estetica con un particolare interesse per la costruzione e l’esperienza degli spazi, siano essi rituali, simbolici o espositivi.
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