Diffidenza verso la scienza
La ragione più profonda della diffidenza verso la scienza è il modo in cui essa si presenta come un monolite dai risultati indiscutibili. Certo, i sassolini cadono al suolo secondo la legge di gravità; questa affermazione è vera perché disponiamo di prove sperimentali dirette. Ma la scienza è composta da teorie scientifiche, ciascuna delle quali include nozioni, principi e tecniche matematiche, tutte fondate su idee filosofiche, come ad esempio quella di infinito.
Falsamente, la scienza pretende di suggerire verità assolute. In realtà ha attraversato crisi profonde (per esempio all’inizio del XX secolo) e ha sostenuto idee errate (come quella dell’etere). Inoltre, essa comprende metodi scientifici divergenti (per esempio la meccanica newtoniana e la chimica). Tutto ciò è incompatibile con la sua pretesa di rappresentare la razionalità in sé.
Falsamente, la scienza afferma di avere una matematica unica; invece, molte teorie scientifiche (ad esempio la termodinamica, la teoria dei computer, il codice genetico, ecc.) hanno scelto una matematica discreta o al massimo costruttiva[1], anziché l’analisi infinitesimale che fa uso dell’infinito attuale (come se tale uso fosse una capacità umana priva di problemi). Pertanto, ogni concetto scientifico ha due significati diversi a seconda del tipo di matematica a cui si riferisce (per esempio, un numero è o finito o infinitesimale; una retta è o un segmento sempre più estendibile oppure una linea che include i suoi due punti all’infinito; un insieme include o un numero finito di elementi o un numero infinito di elementi).
Falsamente, la scienza si presenta come organizzata unicamente in modo deduttivo, facendo derivare tutte le leggi da pochi principi-assiomi. Questa pretesa si basa sull’autorità filosofica di Aristotele e su quella scientifica di Euclide e poi di Newton. Ma molte teorie scientifiche (termodinamica, teoria dell’informazione, informatica, ecc.) sono organizzate allo scopo di scoprire un nuovo metodo scientifico per risolvere un determinato problema. Queste teorie fanno uso di proposizioni a doppia negazione che non sono equivalenti alle corrispondenti proposizioni affermative; pertanto, la legge della doppia negazione fallisce e tali proposizioni appartengono alla logica intuizionista[2] (per esempio in termodinamica: “Non è vero che il calore non sia lavoro, che è diverso dall’affermare: “il calore è lavoro”).
Falsamente, dunque, la scienza afferma di seguire un unico tipo di logica. Esistono invece molti tipi di logica (classica, modale, intuizionista, ecc.). Nel 1936 la logica della teoria quantistica fu riconosciuta come una logica non classica[3].
Falsamente, la scienza presenta il primo principio della sua teoria di base, la meccanica newtoniana, come un principio operativo; in realtà esso è metafisico e persino una tautologia. Al contrario, L. Carnot suggerì una versione operativa di questo principio: «Un corpo, una volta messo in movimento, non può da solo cambiare direzione e velocità»[4].
Di fatto, la scienza si presenta come fondata sia sulla matematica dell’infinito attuale sia sulla logica classica che governa l’organizzazione teorica deduttiva. Queste scelte non sono negative in sé; lo diventano però quando le altre scelte vengono ignorate o respinte come antiquate e quindi inadeguate a produrre vera scienza. Con questa arroganza, la scienza assume un aspetto mitico, che filosofi e persone comuni non sono riusciti a riconoscere. A questo proposito sono sagge le parole di Emmanuel Burtt: «La metafisica essi [gli scienziati] tendevano sempre più a evitarla, per quanto potevano; e là dove non potevano evitarla (come accadde nel calcolo infinitesimale e nella meccanica di Isaac Newton), essa divenne uno strumento per la loro ulteriore conquista matematica del mondo»[5].
NOTE:
[1] Bishop E. (1967), Foundations of Constructive Analysis, New York: Mc Graw-Hill.
[2] Troelstra A. and D. van Dalen (1988), Constructive Mathematics, Amsterdam: North-Holland.
[3] Birkhoff G. and von Neumann J. (1936), “The Logic of Quantum Mechanics”, The Annals of Mathematics, 37, pp. 823-843.
[4] Carnot L. (1803), Principes fondamentaux de l’équilibre et du movement, Paris : Deterville, p. 49.
[5] Burtt E.A. (1924), The Metaphysical Foundations of Modern Science, London: Routledge and Kegan, p. 303.
Follow: insoddisfazione e sue conseguenze
Questo è il quinto[1] della serie di articoli dedicata al tema delle comunità sociali digitali.
Se ancora non l’avete fatto, vi invito a leggere i precedenti articoli, in quanto propedeutici alla comprensione di questo e di quelli che seguiranno.
Ricordate: è altrettanto importante la lettura delle note.
-----
In questo articolo ragioneremo sulle meccaniche della Richiesta e della Approvazione, con l’intento di avvicinarci sempre di più a comprendere che posizione ricopra la Soddisfazione dell’utente nelle comunità sociali digitali.
Buona lettura.
La meccanica dell’approvazione e la soddisfazione sociale
In senso generale, la meccanica dell’approvazione è spesso alle radici della Soddisfazione (o dell’insoddisfazione) sociale dell’essere umano. Lo è sia sul piano personale (psico-emotivo) che su quello del prestigio sociale. Lo è per l’utente delle piattaforme sociali digitali, sia c.v.r. che s.v.r.[2].
Ogni azione di approvazione ricevuta genera un sentimento positivo, mentre ogni diniego o trascuratezza (ghosting) della richiesta effettuata ("di seguire" o di "amicizia") influisce negativamente sul piano psico-emotivo dell’utente richiedente: contravviene alla sua attesa della considerazione ricercata[3].
Nelle piattaforme sociali digitali ogni approvazione di una richiesta produce un valore positivo sul piano psicologico individuale e altrettanto su quello del prestigio sociale.
L'effetto percepito dal richiedente che si vede una considerazione ricevuta sul piano sociale digitale talvolta somiglia al valore di quella “grazia ricevuta”[4] appartenente al piano mistico-spirituale.
Sia l’accettazione di una richiesta che il follow back sono forme di riconoscimento gratuito: sono un “dono ricambiato”[5] che procura gratificazione, contribuendo alla Soddisfazione dell’utente.
Le meccaniche inverse del Follow
Prima di affrontare il prossimo punto, è necessario passare rapidamente in rassegna le meccaniche inverse del Follow, ossia della rimozione della connessione unidirezionale.
Attualmente ne esistono due forme:
- il cosiddetto “Unfollow”, ossia l’azione della rimozione di sé da follower di un profilo altrui;
- il “follower removal”, ossia l’azione di rimozione dai propri follower di un profilo utente che ci segue[6].
Queste meccaniche rimangono anch’esse entrambe svincolate dalla reciprocità, non generando effetti bidirezionali come accade invece nel caso già trattato della rimozione nei contesti delle piattaforme sociali digitali, sia c.v.r..
Le conseguenze dell’insoddisfazione
Se l’essere follower e l’accettare una richiesta di essere seguiti sono forme di approvazione che ciascuno degli utenti fa verso l’esistenza altrui, cosa può nascere allora dal loro diniego?
L’insoddisfazione può dare vita a forme “di riparazione”, come è la pratica dell’Unfollow di un profilo da cui ci si attendeva un follow back mai ricevuto. Ancora più estrema è l’azione del Blocking, ossia quando l’utente insoddisfatto impedisce all’utente che non lo ha contraccambiato di vedere il profilo, i post, le storie o di interagire con esso. Una forma intermedia appartiene invece al campo del potere di limitazione, ed è quella dell’azione del Restricting, che consiste nel limitare le interazioni di un utente senza che egli lo possa sapere[7].
L’insoddisfazione, specialmente di questo genere, scaturisce spesso da una percezione comparativa che l’utente fa del proprio prestigio sociale digitale e individuale con quello di chi ha ricevuto in dono il suo follow. Una comparazione basata sul posizionamento che si possiede (di uno status raggiunto autopercepito) e che si è ottenuto all’interno del contratto sociale a cui entrambi partecipano.
Laddove questa misurazione del prestigio non supera una giustificazione alla disattenzione altrui, subentra l’insoddisfazione.
-----
Nel prossimo articolo inizieremo approfondiremo il sistema e le meccaniche del prestigio sociale digitale.
NOTE:
[1] Qui i link al primo, al secondo, al terzo e al quarto articolo.
[2] “Con” o “senza” il vincolo di reciprocità sono forme del contratto sociale digitale che abbiamo affrontato rispettivamente nel primo e nel secondo articolo.
[3] Per approfondire la relazione tra Soddisfazione e Follow si veda il terzo articolo.
[4] La concessione di fiducia da parte del richiedente talvolta prende i connotati del fenomeno religioso di impegno che il fedele assume e mantiene nei confronti del divino o del santo, purché la stessa ne esaudisca le richieste, ovvero del ringraziamento per una grazia ricevuta, definito anche come “ex voto”.
[5] Continuiamo a familiarizzare con il fenomeno degli “Ex voto” in campo religioso, che ci tornerà utile in un prossimo articolo in cui analizzerò il Follow sotto l’aspetto del dono.
[6] Nel particolare caso del follower removal, questa meccanica è stata resa possibile grazie alla più recente introduzione da parte di Instagram di una specifica funzione, introdotta per fornire agli utenti la possibilità di agire in modo più efficiente nella rimozione di “connessioni indesiderate”. Lo stesso strumento potrebbe, anche se non avviene mai, essere messo in pratica da chi pratica l’unfollow, col fine di ripristinare una forma di reciprocità che ripristini una parità sociale digitale. Teniamolo a mente perché ci tornerà utile nei prossimi articoli.
[7] Il Restricting produce per l’utente limitato una serie di effetti. La limitazione consiste nella riduzione della visibilità dei commenti al solo utente che ha limitato e a quello limitato (a meno di una approvazione di visibilità pubblica per ciascun commento), oltre che al nascondimento dello status online di chi applica le restrizioni e della conferma di effettuata lettura dei messaggi inviati da parte di quello stesso utente a cui si applica la limitazione.
"Questione di princìpi". Riflessioni sulla Costituzione Italiana - Seconda parte
II. Nozick e la Costituzione Italiana: un dialogo impossibile?
Che tipo di Stato progetta la Costituzione Italiana? Per amor di completezza, la domanda andrebbe posta tanto al livello di una ‘questione di princìpi’, quanto a livello delle reali situazioni decisionali e organizzative, insomma sul piano della politica. In virtù della limitatezza della nostra indagine ci limiteremo ad aderire al piano dei Principi, rimandando la discussione della loro applicazione.
Nella presente sezione analizzeremo alcuni articoli della Costituzione al fine di discutere i confini dell’antitesi ‘garantismo versus paternalismo’ attraverso la guida di alcune posizioni di Robert Nozick e di Jean-Jacques Rousseau.
a) Garanzie e istituzioni
Chi, leggendo Nozick, non si è trovato – un po’ sorpreso – a pensare ‘ma allora lo stato minimo può essere garante di qualcosa’. Non solo, lo stato – dice Nozick – deve farsi garante dei diritti dei cittadini, laddove la prima forma di garanzia è individuata nel fatto che
[s]arebbe moralmente inaccettabile per le persone sostenere il monopolio [dell’uso della forza] dello stato ultraminimo senza fornire servizi protettivi per tutti, anche se ciò esige una specifica “ridistribuzione”. Gli operatori dello stato ultraminimo sono moralmente obbligati a produrre lo stato minimo (Nozick 2024, 75).
L’usurpazione dei diritti di cui abbiamo discusso nella prima parte si ripresenta come motore guida della redistribuzione nello stato minimo. Perché siamo di fronte a un caso di garantismo anziché di paternalismo? Nozick fornisce una definizione precisa dell’ultimo come una forma di aggressione: “usare la forza o minacciarla per il bene della persona contro cui è esercitata” (2024, 54). Troviamo interessanti alcune considerazioni che ci permettono di circoscriverne ulteriormente in senso negativo l’ambito di applicazione: “[l]a posizione non paternalistica [di Nozick] afferma che si può scegliere (o permettere a un altro) di fare a se stessi qualsiasi cosa, a meno che non si sia acquisito un obbligo verso terzi di non fare o non permettere ciò (Nozick 2024, 82). L’autore limita l’applicabilità del paternalismo ai casi in cui un ente privato, un’istituzione pubblica o un’altra persona è intitolata a farmi qualcosa sulla base di una obbligazione acquisita. Nozick imposta la questione su un piano squisitamente economico in cui sembra che l’uso di forza non sia limitato al solo ambito fisico, bensì a quello del diritto individuale nel suo complesso. Ma come potremmo applicare la sua posizione al caso della Costituzione Italiana? Consideriamo l’Art. 2:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Quale è la portata, l’implicazione, di ciò che la Repubblica richiede all’uomo? Come nell’ipotesi dei vincoli collaterali sull’azione di Nozick, troviamo in primo piano i diritti inviolabili dell’uomo. Se coniughiamo quanto qui riferito con quanto indicato nell’Art. 4., ossia che “[o]gni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, possiamo osservare i termini, gli estremi, di un contratto nella forma do ut des. Assecondiamo la domanda di Nozick: “perché non si dovrebbero violare le persone in nome di un bene sociale maggiore?” (Nozick 2024, 52)[1]. Se da un lato sembra possibile individuare nel progresso materiale o spirituale della società ciò che il filosofo statunitense indica come bene sociale maggiore, d’altra parte va osservato che il primo viene ottenuto processualmente sulla base di un dovere che diviene tale in forza del riconoscimento dei diritti dell’uomo in quanto tale e in quanto cittadino. I due articoli in questione sanciscono i termini di uno scambio.
Sebbene si potrebbe facilmente sostenere, attraverso l’argomento dell’anarchico individualista, che siamo di fronte a un caso di paternalismo, l’argomento sembra stridente. Bisogna abbandonare una concezione assoluta e puntuale di cosa sia uno stato ossia, se consideriamo il caso della Costituzione della Repubblica Italiana, lo Stato non è un’entità impersonale che compra i miei diritti, mi vende dei servizi e mi obbliga a collaborare alla sua edificazione. Ci aveva visto bene Jean-Jacques Rousseau quando sosteneva, ne Il Contratto sociale (1762), che “[p]oiché nessun uomo ha un’autorità naturale sul suo simile, e poiché la forza non produce nessun diritto, alla base di ogni autorità legittima fra gli uomini restano dunque le convenzioni” (Rousseau 1997, 11).
b) Protezione legale
Domandiamoci ancora: perché siamo di fronte a un caso di garantismo ovvero di protezione legale anziché di paternalismo? Torniamo all’Art. 3 della Costituzione italiana:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti I lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Soffermiamoci sulla seconda parte dell’articolo. Lo stato ha il dovere di intervenire in quelle circostanze che limitano la libertà e la uguaglianza dei cittadini, ossia ne ledono i diritti inalienabili summenzionati. Ma se lo Stato richiede da me qualcosa, non siamo di fronte ad uno scambio economico? È ancora Rousseau a indicarci la strada per tentare di risolvere questo equivoco.
Nella sua critica alla schiavitù nei confronti di Hugo Grotius (1583-1645), il filosofo ginevrino argomenta che
"[d]ire che un uomo si dà gratuitamente è dire una cosa assurda e inconcepibile; si tratta di un atto illegittimo e nullo, per il semplice fatto che chi lo compie non è in senno. Dire la stessa cosa di tutto un popolo significa supporre un popolo di pazzi: la follia non è un fondamento di diritto” (Rousseau 1997, 13).
Indipendentemente dalla dialettica raziocinio-follia possiamo ereditare da questa posizione alcune posizioni fondamentali: Rousseau osserva che il trasferimento dei propri diritti individuali – presenti anche in Nozick – all’interno del contratto sociale, della società civile, comporta un cambiamento a più livelli. In primo luogo, il mio diritto su tutto viene limitato dal diritto dell’altro. Lo ha indicato anche Nozick, nel sostenere che i diritti degli altri determinano i vincoli alla nostra azione (Nozick 2024, 48)[2]. In secondo luogo, la limitazione dei miei diritti non comporta la rinuncia o la cessione – forzata o volontaria – della mia libertà. Al contrario, essa comporta il sorgere del dovere. Riassumendo quanto fin qui delineato e recuperando le definizioni di Carl Schmitt, possiamo sostenere che la Costituzione, in quanto contratto, assume la forma di una protezione legale e cooperazione tra individui intesi come istanze minime della volontà generale che la Costituzione sancisce e alimenta in quanto condizione di unità politica.
NOTE:
[1] L’autore rinforza l’argomentazione aggiungendo che “non esiste alcuna entità sociale, con un proprio bene, che sopporti sacrifici per il suo bene. Ci sono solo individui, individui differenti, con vite individuali differenti. Usando uno di questi individui a beneficio di altri, si usa lui e si reca beneficio agli altri, niente di più: gli viene fatto qualcosa a vantaggio di altri. Parlare di un bene sociale complessivo nasconde tutto ciò. (Intenzionalmente?) Usare una persona in questo modo non rispetta né tiene in sufficiente considerazione il fatto che si tratta di una persona separata, che la sua è l’unica vita che ha da vivere. Quella persona non ottiene dal proprio sacrificio alcun bene che ne superi il valore, e nessuno ha titolo per costringerlo a ciò - meno di tutti uno stato o governo che pretenda la sua obbedienza (cosa che altri individui non fanno) e che pertanto deve essere scrupolosamente neutrale nei suoi confronti”(Nozick 2024, 52, enfasi nostre).
[2] La posizione indicata viene delineata in maniera ampia nei primi due capitoli di Anarchia, stato e utopia (“Perché una teoria dello stato di natura?” e “Lo stato di natura”) in seno alla discussione del passaggio dal lockeano stato di natura alla formazione di associazioni protettive reciproche (per esempio discusso in Nozick 2024, 29). Queste si basano su un rapporto di reciprocità tra le parti che solo in un secondo momento assumono una connotazione economica, divenendo associazioni protettive private (Nozick 2024, 33). Esse costituiscono, nell’ipotesi contrattualista di Nozick il secondo step verso l’affermazione dello stato minimo come unico stato moralmente legittimo. Potremmo figurarci il progresso in questione come segue: 1. Stato di natura lockeano – 2. Associazioni protettive reciproche – 3. Associazioni protettive private – 4. Stato ultraminimo – 5. Stato minimo. Nozick sostiene che “[u]na teoria dello stato di natura che prenda le mosse da descrizioni generali fondamentali di azioni moralmente ammissibili o inammissibili e delle ragioni profonde per cui in qualsiasi società alcune persone finirebbero con il violare questi vincoli morali, e che prosegue con la descrizione del modo in cui da questo stato di natura sorga uno stato, è utile alle nostre finalità esplicative, anche se nella realtà nessuno stato è mai nato in questo modo [(Nozick 2024, 23).
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
Corte Costituzionale. 2023. Costituzione della Repubblica Italiana (1948), https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf
Nozick, Robert. 2024. Anarchia, stato e utopia (1974), tr. it. di G. Ferranti, il Saggiatore.
Rousseau, Jean-Jacques. 1997. Il contratto sociale (1762), tr. it. di M. Garin, Laterza Editore.
Schmitt, Carl. 1984. Dottrina della Costituzione (1928), materiali a c. e tr. it. di A. Caracciolo, Giuffrè Editore.



