II. Nozick e la Costituzione Italiana: un dialogo impossibile?
Che tipo di Stato progetta la Costituzione Italiana? Per amor di completezza, la domanda andrebbe posta tanto al livello di una ‘questione di princìpi’, quanto a livello delle reali situazioni decisionali e organizzative, insomma sul piano della politica. In virtù della limitatezza della nostra indagine ci limiteremo ad aderire al piano dei Principi, rimandando la discussione della loro applicazione.
Nella presente sezione analizzeremo alcuni articoli della Costituzione al fine di discutere i confini dell’antitesi ‘garantismo versus paternalismo’ attraverso la guida di alcune posizioni di Robert Nozick e di Jean-Jacques Rousseau.
a) Garanzie e istituzioni
Chi, leggendo Nozick, non si è trovato – un po’ sorpreso – a pensare ‘ma allora lo stato minimo può essere garante di qualcosa’. Non solo, lo stato – dice Nozick – deve farsi garante dei diritti dei cittadini, laddove la prima forma di garanzia è individuata nel fatto che
[s]arebbe moralmente inaccettabile per le persone sostenere il monopolio [dell’uso della forza] dello stato ultraminimo senza fornire servizi protettivi per tutti, anche se ciò esige una specifica “ridistribuzione”. Gli operatori dello stato ultraminimo sono moralmente obbligati a produrre lo stato minimo (Nozick 2024, 75).
L’usurpazione dei diritti di cui abbiamo discusso nella prima parte si ripresenta come motore guida della redistribuzione nello stato minimo. Perché siamo di fronte a un caso di garantismo anziché di paternalismo? Nozick fornisce una definizione precisa dell’ultimo come una forma di aggressione: “usare la forza o minacciarla per il bene della persona contro cui è esercitata” (2024, 54). Troviamo interessanti alcune considerazioni che ci permettono di circoscriverne ulteriormente in senso negativo l’ambito di applicazione: “[l]a posizione non paternalistica [di Nozick] afferma che si può scegliere (o permettere a un altro) di fare a se stessi qualsiasi cosa, a meno che non si sia acquisito un obbligo verso terzi di non fare o non permettere ciò (Nozick 2024, 82). L’autore limita l’applicabilità del paternalismo ai casi in cui un ente privato, un’istituzione pubblica o un’altra persona è intitolata a farmi qualcosa sulla base di una obbligazione acquisita. Nozick imposta la questione su un piano squisitamente economico in cui sembra che l’uso di forza non sia limitato al solo ambito fisico, bensì a quello del diritto individuale nel suo complesso. Ma come potremmo applicare la sua posizione al caso della Costituzione Italiana? Consideriamo l’Art. 2:
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Quale è la portata, l’implicazione, di ciò che la Repubblica richiede all’uomo? Come nell’ipotesi dei vincoli collaterali sull’azione di Nozick, troviamo in primo piano i diritti inviolabili dell’uomo. Se coniughiamo quanto qui riferito con quanto indicato nell’Art. 4., ossia che “[o]gni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, possiamo osservare i termini, gli estremi, di un contratto nella forma do ut des. Assecondiamo la domanda di Nozick: “perché non si dovrebbero violare le persone in nome di un bene sociale maggiore?” (Nozick 2024, 52)[1]. Se da un lato sembra possibile individuare nel progresso materiale o spirituale della società ciò che il filosofo statunitense indica come bene sociale maggiore, d’altra parte va osservato che il primo viene ottenuto processualmente sulla base di un dovere che diviene tale in forza del riconoscimento dei diritti dell’uomo in quanto tale e in quanto cittadino. I due articoli in questione sanciscono i termini di uno scambio.
Sebbene si potrebbe facilmente sostenere, attraverso l’argomento dell’anarchico individualista, che siamo di fronte a un caso di paternalismo, l’argomento sembra stridente. Bisogna abbandonare una concezione assoluta e puntuale di cosa sia uno stato ossia, se consideriamo il caso della Costituzione della Repubblica Italiana, lo Stato non è un’entità impersonale che compra i miei diritti, mi vende dei servizi e mi obbliga a collaborare alla sua edificazione. Ci aveva visto bene Jean-Jacques Rousseau quando sosteneva, ne Il Contratto sociale (1762), che “[p]oiché nessun uomo ha un’autorità naturale sul suo simile, e poiché la forza non produce nessun diritto, alla base di ogni autorità legittima fra gli uomini restano dunque le convenzioni” (Rousseau 1997, 11).
b) Protezione legale
Domandiamoci ancora: perché siamo di fronte a un caso di garantismo ovvero di protezione legale anziché di paternalismo? Torniamo all’Art. 3 della Costituzione italiana:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti I lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Soffermiamoci sulla seconda parte dell’articolo. Lo stato ha il dovere di intervenire in quelle circostanze che limitano la libertà e la uguaglianza dei cittadini, ossia ne ledono i diritti inalienabili summenzionati. Ma se lo Stato richiede da me qualcosa, non siamo di fronte ad uno scambio economico? È ancora Rousseau a indicarci la strada per tentare di risolvere questo equivoco.
Nella sua critica alla schiavitù nei confronti di Hugo Grotius (1583-1645), il filosofo ginevrino argomenta che
“[d]ire che un uomo si dà gratuitamente è dire una cosa assurda e inconcepibile; si tratta di un atto illegittimo e nullo, per il semplice fatto che chi lo compie non è in senno. Dire la stessa cosa di tutto un popolo significa supporre un popolo di pazzi: la follia non è un fondamento di diritto” (Rousseau 1997, 13).
Indipendentemente dalla dialettica raziocinio-follia possiamo ereditare da questa posizione alcune posizioni fondamentali: Rousseau osserva che il trasferimento dei propri diritti individuali – presenti anche in Nozick – all’interno del contratto sociale, della società civile, comporta un cambiamento a più livelli. In primo luogo, il mio diritto su tutto viene limitato dal diritto dell’altro. Lo ha indicato anche Nozick, nel sostenere che i diritti degli altri determinano i vincoli alla nostra azione (Nozick 2024, 48)[2]. In secondo luogo, la limitazione dei miei diritti non comporta la rinuncia o la cessione – forzata o volontaria – della mia libertà. Al contrario, essa comporta il sorgere del dovere. Riassumendo quanto fin qui delineato e recuperando le definizioni di Carl Schmitt, possiamo sostenere che la Costituzione, in quanto contratto, assume la forma di una protezione legale e cooperazione tra individui intesi come istanze minime della volontà generale che la Costituzione sancisce e alimenta in quanto condizione di unità politica.
NOTE:
[1] L’autore rinforza l’argomentazione aggiungendo che “non esiste alcuna entità sociale, con un proprio bene, che sopporti sacrifici per il suo bene. Ci sono solo individui, individui differenti, con vite individuali differenti. Usando uno di questi individui a beneficio di altri, si usa lui e si reca beneficio agli altri, niente di più: gli viene fatto qualcosa a vantaggio di altri. Parlare di un bene sociale complessivo nasconde tutto ciò. (Intenzionalmente?) Usare una persona in questo modo non rispetta né tiene in sufficiente considerazione il fatto che si tratta di una persona separata, che la sua è l’unica vita che ha da vivere. Quella persona non ottiene dal proprio sacrificio alcun bene che ne superi il valore, e nessuno ha titolo per costringerlo a ciò – meno di tutti uno stato o governo che pretenda la sua obbedienza (cosa che altri individui non fanno) e che pertanto deve essere scrupolosamente neutrale nei suoi confronti”(Nozick 2024, 52, enfasi nostre).
[2] La posizione indicata viene delineata in maniera ampia nei primi due capitoli di Anarchia, stato e utopia (“Perché una teoria dello stato di natura?” e “Lo stato di natura”) in seno alla discussione del passaggio dal lockeano stato di natura alla formazione di associazioni protettive reciproche (per esempio discusso in Nozick 2024, 29). Queste si basano su un rapporto di reciprocità tra le parti che solo in un secondo momento assumono una connotazione economica, divenendo associazioni protettive private (Nozick 2024, 33). Esse costituiscono, nell’ipotesi contrattualista di Nozick il secondo step verso l’affermazione dello stato minimo come unico stato moralmente legittimo. Potremmo figurarci il progresso in questione come segue: 1. Stato di natura lockeano – 2. Associazioni protettive reciproche – 3. Associazioni protettive private – 4. Stato ultraminimo – 5. Stato minimo. Nozick sostiene che “[u]na teoria dello stato di natura che prenda le mosse da descrizioni generali fondamentali di azioni moralmente ammissibili o inammissibili e delle ragioni profonde per cui in qualsiasi società alcune persone finirebbero con il violare questi vincoli morali, e che prosegue con la descrizione del modo in cui da questo stato di natura sorga uno stato, è utile alle nostre finalità esplicative, anche se nella realtà nessuno stato è mai nato in questo modo [(Nozick 2024, 23).
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
Corte Costituzionale. 2023. Costituzione della Repubblica Italiana (1948), https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf
Nozick, Robert. 2024. Anarchia, stato e utopia (1974), tr. it. di G. Ferranti, il Saggiatore.
Rousseau, Jean-Jacques. 1997. Il contratto sociale (1762), tr. it. di M. Garin, Laterza Editore.
Schmitt, Carl. 1984. Dottrina della Costituzione (1928), materiali a c. e tr. it. di A. Caracciolo, Giuffrè Editore.
Autore
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Laureanda in Scienze filosofiche presso l’Università degli Studi di Milano. La sua ricerca si focalizza sull’Estetica con un particolare interesse per la costruzione e l’esperienza degli spazi, siano essi rituali, simbolici o espositivi.
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